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S T A T U T O
TITOLO I° - DENOMINAZIONE – SCOPO
- SEDE-DURATA -
Art.1°) E'
costituita la società a responsabilità limitata
sotto la denominazione sociale "MELFICTA VIAGGI
E TURISMO S.r.l. I.F.S."
Art.2°)
La società svolge l'attività di agenzia di
viaggi e turismo di qualsiasi genere e specie,
attività che potrà svolgere sia come operatore
all'ingrosso che come dettagliante, ricettivo ed
in qualsiasi altra forma. La società può inoltre
svolgere ogni altra operazione finanziaria,
mobiliare, immobiliare e commerciale attinente,
necessaria o utile per il conseguimento
dell'oggetto sociale, come:
commissione,agenzia,anche con
deposito,e rappresentanza per conto di ditte
italiane ed estere committenti e mandanti
produttrici e venditrici di prodotti turistici;
acquistare terreni per costruire
sia direttamente in economia che concedendo
appalti, uffici e strutture ricettive;
effettuare lottizzazioni;
richiedere ai Comuni aree
edificabili ai sensi delle leggi vigenti;
rilevare, per ampliarli,
trasformarli, riattivarli e ammodernarli
immobili per uffici e strutture ricettive;
acquistare, vendere, permutare,
locare immobili in genere;
acquistare e vendere beni mobili
registrati con o senza patto di riservato
dominio;
chiedere il contributo ed il
concorso dello Stato, Comunità Europea e di
altre persone fisiche e giuridiche;
contrarre mutui e chiedere
anticipazioni sui medesimi;
compiere operazioni di
finanziamento anche cambiario;
stipulare assicurazioni anche
collettive per i soci o abbinate a forme
previdenziali o di finanziamento;
compiere qualsiasi operazione
presso Banche,Uffici del Debito Pubblico e della
Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di Credito
Fondiario ed Industriale, nonché presso
qualsiasi altro ufficio pubblico o privato;
acconsentire a trascrizioni,
iscrizioni, riduzioni, postergazioni,
cancellazioni, ed altri annotamenti ipotecari;
costituire pegni e privilegi, sia
attivi che passivi;
rinunziare ad ipoteche anche
legali, esonerando il competente conservatore
dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro
Automobilistico da ogni responsabilità;
compiere per l'attuazione dello
scopo sociale tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, commerciali, industriali, e
finanziarie, compresa la prestazione di
fideiussione e la concessione di garanzie in
genere anche reali.
La società può inoltre assumere,
sia direttamente che indirettamente
interessenze, quote, partecipazioni anche
azionarie, in altre società od imprese aventi
oggetto uguale, analogo, affine o connesso al
proprio e che svolgono attività comunque
complementari o integrativa di quella sociale,
nei limiti consentiti dalla Legge.
Art.3°) La
società ha sede legale in Molfetta e il
Consiglio di Amministrazione potrà istituire e
sopprimere in Italia e all'estero sedi
secondarie,filiali,rappresentanze ed agenzie.
I soci eleggono domicilio presso
la sede della società per tutti gli atti e
diritti dipendenti da tale nuova qualità.
Art.4°) La
durata della società è fissata in anni cinquanta
dal giorno della sua legale costituzione ma
potrà essere prorogata ed anche anticipatamente
sciolta con deliberazione dell'assemblea dei
soci ai sensi di Legge.
TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE E
QUOTE -
Art.5°) Il
capitale sociale è di Euro 128.000,00
(centodiecimila/00) diviso in 16 (ventidue)
quote da Euro 8.000,00 (cinquemila/00) ciascuna
e potrà essere aumentato con deliberazione
assembleare.
Le quote possono essere
contestate ai coniugi ai sensi e per effetto
della Legge 19 Maggio 1975 n.151. Il caso di
comproprietà è regolato dall’art. 2468 del
Codice Civile.
(4)
Art.6°) In
caso di successivi aumenti di capitale mediante
nuovi conferimenti le nuove quote devono essere
offerte in opzione per iscritto ai soci in
ragione delle quote rispettivamente possedute.
La mancata risposta all'offerta entro trenta
giorni equivale al rifiuto dell'offerta stessa.
In tal caso le quote potranno essere
sottoscritte dagli altri soci e, se rifiutate,
vendute a terzi.
(5)
Art.7°) Nel
caso in cui uno o più soci intendano alienare le
loro quote sociali, gli altri soci avranno
diritto di prelazione e pertanto il socio
alienante dovrà dare notizia ai soci con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà
indicare oltre all'entità della quota che
intende trasferire, il prezzo richiesto ed ogni
altra condizione inerente al trasferimento.
Se entro trenta giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione i soci
interpellati non avranno inviato, per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, la
comunicazione del loro intendimento di avvalersi
del diritto di prelazione, il socio offerente
sarà libero di vendere la quota a terzi.
In caso di conferma, l'operazione
di trasferimento potrà senz'altro essere
perfezionata fra le parti interessate. Qualora
ci sia divergenza fra le parti in merito al
prezzo di cessione e alle condizioni di vendita,
le parti potranno rivederle di comune accordo.
In difetto il prezzo e le condizioni di vendita
saranno determinate da un Collegio arbitrale,
composto da tre arbitri, dei quali due nominati
dalle parti ed il terzo dai due arbitri o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale al quale
competerà altresì la nomina dell'arbitro di una
delle parti che, qualora diffidata a nominare il
proprio arbitro, non abbia provveduto alla
nomina stessa entro un termine di venti giorni
dalla notifica della diffida. Il Collegio così
formato giudicherà "pro bono et aequo", a
maggioranza dei voti, senza formalità
procedurali ed inappellabilmente.
In caso di successione per causa
di morte, gli eredi del socio defunto dovranno
designare uno di loro quale unico
rappresentante.
Art.8°) Il
trasferimento delle quote ha effetto di fronte
alla società dal momento dell’iscrizione nel
Libro dei Soci.La suddetta iscrizione si
effettua mediante dichiarazione nel Libro dei
Soci, sottoscritta dalla parte alienante e dalla
parte acquirente e controfirmata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO III° - ASSEMBLEA -
Art.9°)
L’assemblea sarà convocata dal Consiglio di
Amministrazione anche fuori dalla sede della
società con lettera raccomandata spedita ai soci
al domicilio risultante dal Libro dei Soci,
almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza o anche via fax e/o e-mail.
(6)
Nella lettera devono essere
indicati il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da
trattarsi.
In mancanza delle comunicazioni
suddette l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale, tutti gli amministratori e
tutti i sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell’argomento.
(7)
Art.10°)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza
o di impedimento di Lui l'assemblea eleggerà il
proprio Presidente.
L'assemblea nomina un segretario,
anche non socio e, se lo crede opportuno, due
scrutatori tra i soci. Nelle assemblee
riguardanti i casi previsti ai numeri 4 e 5 del
2° comma dell’art. 2479 e nei casi in cui il
Presidente del Consiglio lo reputi necessario,
il verbale è redatto da un notaio.
(8)
Art.11°)
L'assemblea è costituita con la presenza dei
soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale, e delibera validamente, col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino
la maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea nei casi previsti ai
numeri 4 e 5 del 2° comma dell’art. 2479
delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale.
(9)
Art.12°)
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se
prese con la presenza, le maggioranze e le norme
stabilite nel presente statuto o previste dalla
Legge e devono risultare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario o dal notaio e
dagli scrutatori se nominati.Nel verbale devono
essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni.
Art.13°) Le
deliberazioni dell'assemblea prese in conformità
della Legge e del presente statuto, vincolano
tutti i soci ancorché non intervenuti o
dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle
deliberazioni devono essere presentate ai sensi
e nei termini di Legge.
TITOLO IV° - AMMINISTRAZIONE -
Art.14°) La
società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, composto da cinque membri
nominati dall'assemblea. I membri possono essere
eletti fra i soci e fra i non soci.
Il Consiglio di Amministrazione
opera congiuntamente e dura in carica tre anni
ed è rieleggibile. La misura dell'eventuale
compenso degli amministratori è fissata
dall'Assemblea dei soci.
Art.15°) Il
consiglio si raduna tutte le volte che il
Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga
opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta
al Presidente da almeno due amministratori o dai
sindaci. Le convocazioni saranno fatte con
lettera raccomandata da spedire almeno cinque
giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere
e ai sindaci. Nei casi di urgenza con telegramma
da spedire almeno un giorno prima dal Presidente
nel luogo designato nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio sarà tuttavia
validamente costituito anche senza comunicazione
di preavviso qualora siano intervenuti tutti i
Consiglieri e i componenti del Collegio
Sindacale. Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica. Le deliberazioni
relative sono prese a maggioranza assoluta, in
caso di parità di voti è preponderante il voto
del Presidente.
Art.16°) Il
Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri tanto per la ordinaria quanto per la
straordinaria amministrazione ad eccezione di
quelli che per Legge sono riservati
all'Assemblea dei soci.
Può quindi assumere obbligazioni
anche cambiarie, procedere ad acquisti, permute
ed alienazioni di beni mobili od immobili,
richiedere aperture di credito in conto corrente
e crediti in genere ed eseguire prelevamenti su
conti correnti con banche sia sulle
disponibilità liquide che allo scoperto, girare
cambiali, assegni, vaglia cambiari o documenti
allo sconto ed all'incasso, fare qualsiasi
operazione presso banche, emettere assegni di
conto corrente anche all'ordine di
terzi,accettare tratte e rilasciare pagherò
diretti; nominare concessionari di vendita od
agenti con o senza rappresentanza, con o senza
deposito,assumere,liquidare il personale,
stabilire provvigioni, stipendi e salari,
indennità o simili; promuovere azioni
giudiziarie ed amministrative in qualsiasi grado
e sede, revocarle, fare compromessi, nominare
avvocati e procuratori. Per gli atti di gestione
amministrativo contabile della società non
superiore ad un importo di Euro 2.000,00 le
decisioni possono essere prese da parte del
Presidente del Consiglio di Amministrazione
dietro consenso scritto dei singoli membri. In
tal caso dai documenti sottoscritti dagli
amministratori devono risultare con chiarezza
l’argomento oggetto della decisione ed il
consenso della stessa.
La legale rappresentanza della
società, tanto di fronte ai terzi che in
giudizio, è devoluta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
(10)
La firma sociale è devoluta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione può nominare un direttore o
tecnico amministrativo anche fra persone
estranee alla società determinando il compenso
da corrispondergli.
TITOLO V° - COLLEGIO SINDACALE -
Art.17°) Il
Collegio Sindacale è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, non soci, nominati e
funzionanti ai sensi di Legge.
I Sindaci durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina
i Sindaci ed il Presidente del Collegio
Sindacale determinerà eventualmente il compenso
loro spettante.Tutti i componenti del Collegio
Sindacale devono essere iscritti presso l'Albo
dei Revisori Ufficiali dei Conti tenuto presso
il Ministero di Grazia e Giustizia. E' fatto
obbligo al Collegio Sindacale di assistere alle
adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle
assemblee dei soci.
TITOLO VI° - BILANCIO E UTILI -
Art.18°)
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno ed il primo si chiude al 31 dicembre
2004.
Il consiglio provvede entro i
termini e sotto l'osservanza delle disposizioni
di Legge alla compilazione del bilancio
corredandolo con una relazione sull'andamento
della gestione sociale.
Esso è presentato ai soci entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, salvo la possibilità di un maggior
termine nei limiti e dalle condizioni previste
nel 2° comma dell’art. 2346
(11)
Art.19°)
Sugli utili netti risultanti dal bilancio
vengono dedotti il 5% da assegnare alla riserva
ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale (Art. 2430 c.c.)
e il 7% da assegnare alla riserva statutaria.Dal
residuo verrà prelevato l'importo da assegnare
al Consiglio di Amministrazione e al Direttore.
L'ulteriore residuo verrà distribuito tra i
soci, salvo che venga deliberato diversamente
dall'assemblea.
Art.20°) Il
pagamento degli utili sarà effettuato, nel
termine che sarà fissato dall'assemblea, presso
la sede sociale.
Gli utili non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui divengono
esigibili si prescrivono a favore della società.
TITOLO VII° - SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE -
Art.21°)
Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per
qualsiasi causa,allo scioglimento della Società,
l'assemblea determinerà le modalità della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
ferma l'osservanza delle norme inderogabili di
Legge, determinandone i poteri.
TITOLO VIII° - COMPETENZA
GIUDIZIARIA -
Art.22°)
L'Autorità giudiziaria della sede sociale è
quella contrattualmente stabilita come
competente a conoscere delle contestazioni
insorgibili fra la Società ed i suoi componenti
ed in genere riferibili alla vita sociale.
TITOLO IX° - DISPOSIZIONI
GENERALI -
Art.23°)
Per quanto non è espressamente contemplato nel
presente Statuto si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle
altre leggi vigenti
Art.24°)
Nel caso dovesse determinarsi la necessità,
tutti i soci, su richiesta del Consiglio di
Amministrazione, saranno chiamati a versare e
verseranno,in proporzione ciascuno alla propria
quota di partecipazione alla Società, somme da
considerarsi a tutti gli effetti in conto
capitale ed assolutamente improduttive di
interessi.
(12)
Il presente
Statuto è stato redatto recependo le
disposizioni normative del D. Lgs. n.6 del
17.01.2003 in attuazione della Legge Delega n.366
del 03.10.2001
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